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RISTRUTTURAZIONE

La ristrutturazione edilizia è volta alla trasformazione degli edifici esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento di recupero di un immobile esistente che permette le maggiori innovazioni e possibilità trasformative, non essendo più un intervento di tipo conservativo.

In casi di comprovata necessità è ammessa anche la demolizione e la ricostruzione parziale o totale, nel rispetto puntuale della volumetria e nel rispetto sostanziale della sagoma preesistente, purché non vengano compromessi eventuali elementi di pregio presenti nell'edificio. Gli eventuali incrementi di volume, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendersi come interventi di ampliamento o nuova costruzione.

 

Titoli abilitativi:

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", cioè senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, e, per gli immobili compresi in zona omogenea A di P.G.T., senza mutamento della destinazione d'uso, si può presentare, in alternativa al permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", cioè con aumento delle unità immobiliari, modifica dei prospetti, della destinazione d'uso (in zona A), o quelli comportanti la demolizione con fedele ricostruzione, si può presentare, in alternativa al permesso di costruire, denuncia d'inizio attività (D.I.A.).

Detrazione fiscale del 50% per opere di ristrutturazione edilizia:

 

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di stabilità 201 5 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione fiscale del 65% per opere di riqualificazione energetica

 

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

  • l'installazione di pannelli solari

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Va segnalato che:

  • dall'1 gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia

  • la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo

  • le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%

  • è aumentata dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori.

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